Se, cosa e a chi deve fatturare l'avvocato, vittorioso sulle spese, che si difenda in proprio

L’avvocato, che dichiari di stare in giudizio in proprio (art. 86 cpc), ha potenzialmente diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale(1).

Per l’avvocato (di se stesso), vittorioso sulle spese, che riceva tale pagamento dalla controparte soccombente, sorge quindi il problema di cosa e a chi eventualmente fatturare.

Ebbene, tale importo:
A) è soggetto ad IRPEF, sicché la controparte soccombente, se titolare di Partita IVA, deve operare la ritenuta d’acconto in favore dell’avvocato (di se stesso) vittorioso, cui deve quindi versare le spese liquidate dal Giudice detratta la ritenuta d’acconto(2)
A1) stante l’assoggettamento ad IRPEF, tale importo rileva ai fini del contributo soggettivo (di base e modulare)(3)
B) non è soggetto ad IVA(4)
B1) conseguentemente, non va considerato ai fini del contributo integrativo del 4%(5)
C) in ogni caso, l’avvocato (di se stesso) che percepisce tale importo dalla controparte soccombente, non è tenuto ad emettere fattura né a se stesso né alla controparte(6)
C1) ove la controparte soccombente operi come sostituto d’imposta, cioè allorché trattenga e versi la ritenuta d’acconto in favore dell’avvocato (di se stesso) vittorioso, la medesima controparte dovrà provvedere alla relativa certificazione (mod. 770), nella quale, mancando una fattura di riferimento, dovrà presumibilmente indicare gli estremi del provvedimento giudiziale (numero, anno, RG, Autorità emittente) di sua condanna alle spese.

In buona nsostanza, all’avvocato che si difenda in proprio e vinca sulle spese, controparte paga quelle spese, ma senza IVA né CPA, ed eventualmente detratta la R.A., se ne ricorrono gli ordinari presupposti.
A pagamento ricevuto, l’avvocato non emette fattura, ma su quell’importo paga l’IRPEF (al netto della eventuale RA).

Si ringrazia l’Avv. Maurizio Matteuzzi del Foro di Verona, docente a contratto di diritto processuale tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento.

__________Note__________
(1) Cassazione civile, sez. I, 9 luglio 2004, n. 12680.
(2) Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 106 del 19 settembre 2006; KatawebLex.
(3) Fiscoetasse.com.
(4) Fiscalitax.it.
(5) Diritto.it.
(6) Fiscalitax.itDiritto.it

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