Per quanto tempo l'avvocato deve conservare le pratiche archiviate

[articolo aggiornato]
Una volta concluso l’incarico professionale, la pratica va in archivio.

Norme, sia civili che fiscali, determinano per quanto tempo vanno conservati i documenti e, rispettivamente, le fatture di quel fascicolo. […]

Quanto ai documenti, l’obbligo di conservazione dura tre anni dalla definizione della pratica (art. 2961 c.c.): quindi, decorso quel termine, l’avvocato potrà legittimamente respingere la richiesta di restituzione documenti che gli venisse ad esempio rivolta dal cliente.

Quanto alle fatture, il termine è invece maggiore: dieci anni dalla registrazione.
A tal proposito mi limito tuttavia a rilevare che tale obbligo è anzitutto previsto dall’art. 2220 c.c. che si riferisce alle imprese commerciali e non alle professioni intellettuali (quindi agli avvocati), ed è nota l’opinione (istituzionale) di chi distingue la categoria imprenditoriale da quella professionale.
Ad ogni modo, l’obbligo di conservazione delle fatture per 10 anni è altresì previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina espressamente (anche) le professioni intellettuali (art. 19), quindi non mi pare che si possa ulteriormente dubitare di tale termine anche con riferimento agli avvocati. Ciò, del resto, è quanto recentemente affermato anche da Tribunale di Modena (Saracini E.), ordinanza del 4 marzo 2011.

A titolo di mera curiosità segnalo infine che il citato art. 22 DPR 600/1973 fa “salvo il disposto dell’art. 2457 c.c.”, che tuttavia è stato successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 6/2003 senza contestualmente modificarsi il predetto rinvio, che ora pertanto si riferisce ad una norma del tutto inconferente.
Vecchio Art. 2457 c.c.: DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI 1. Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nell’art. 2455, i libri della societa` devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese. Chiunque puo` esaminarli, anticipando le spese.
Nuovo Art. 2457 c.c.: Sostituzione degli amministratori. [I]. L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. [II]. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.

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