Dal 30 aprile 2008, gli assegni emessi all’ordine del traente (cioè, intestati “a me stesso”, “a m.m.”, o simili) possono essere girati soltanto alla banca o alla posta per l’incasso, e quindi non possono più circolare come titoli al portatore. In caso di girata non consentita si rischia una sanzione fino al 40% dell’importo dell’assegno.
Disciplina antiriciclaggio
Decreto Legislativo n. 231/2007
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008
Ministero dell’Economia, circolare del 20 marzo 2008
Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. “Manovra d’estate”)
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