Abolizione e rimborso dell'ICI 2008 eventualmente pagata

A decorrere dall’anno 2008 è abolita l’ICI sulla abitazione principale(*) e relative pertinenze (garage, cantine e soffitte), salvo che si tratti di immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 (ossia castelli, ville ed abitazioni di lusso).
Chi avesse già pagato l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 potrà presentare istanza di rimborso al proprio Comune, che effettuerà quindi il richiesto rimborso entro 180 giorni (art. 1, co. 164 L. n. 296/2006).
 
Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 
Consiglio dei Ministri, deliberazione n. 3 del 21 maggio 2008
Art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 504/1992.
 
(*) Contrariamente a quanto riportato da alcuni, seppur autorevoli, quotidiani (ad es., Il Sole 24 Ore, Repubblica, ecc.) l’abolizione totale dell’ICI non riguarda la “prima casa”, ma la “abitazione principale”, che è cosa diversa. Infatti, a differenza della “prima casa” di proprietà, per “abitazione principale” si intende quella in cui si risiede anagraficamente (o, eventualmente, e salvo prova a carico del proprietario, ove si risieda di fatto)

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