L’assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi in sede di divorzio o di separazione personale è opponibile al terzo acquirente dell’immobile per nove anni dalla pronuncia, ed anche dopo il novennio ove il titolo sia stato in precedenza trascritto. Per tutto quel periodo, quindi, il terzo acquirente non potrà prendere possesso dell’immobile stesso contro la volontà del coniuge che lo abbia avuto in assegnazione, che avrà pertanto diritto di rimanervi indisturbato.
Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096
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