A far data dal 30 aprile 2008, gli assegni sono rilasciati da Banca o Poste con la clausola prestampata di non trasferibilità, ma il cliente può richiedere il rilascio di assegni a forma libera (pagando un’imposta di bollo di euro 1,50 ad assegno) che può utilizzare per pagamenti di importo inferiore ad euro 12.500 (*).
Per i carnet rilasciati prima del 30 aprile 2008 non è comunque necessario pagare la predetta imposta di bollo.
Inoltre, sempre a decorrere dal 30 aprile 2008, Banche e Posta sono tenute a segnalare all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza le generalità dei soggetti che abbiano fatto richiesta di assegni in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
Disciplina antiriciclaggio
Decreto Legislativo n. 231/2007
(*) Aggiornamento:
Importo così aggiornato dall’art. 32, comma 1, lettera a, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. “Manovra d’estate”), con il quale è stato ripristinato il vecchio “tetto”, che era stato appena ridotto ad € 5.000 dal D.Lgs. 231/2007.
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