Per stabilire se la velocità di un veicolo sia eccessiva non è indispensabile una apparecchiatura elettronica che la misuri in modo oggettivo, essendo infatti a tal fine sufficiente un apprezzamento dell’agente accertatore in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5723 del 29 febbraio 2008
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