Per i primi 8 anni di vita del figlio, il genitore può astenersi dal lavoro nell’interesse del figlio stesso, percependo comunque un’indennità commisurata alla retribuzione. Il genitore che in tale periodo di congedo parentale svolga un secondo lavoro rischia il licenziamento.
Corte di Cassazione, sentenza n. 16207 del 16 giugno 2008
Art. 32, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 151/2001
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