Telefonia, Internet e TV: diritti dei consumatori estesi alla clientela business (mediopiccola)

Chi stipula un contratto con un operatore di telefonia mobile o fissa (ad es., Telecom), di reti televisive (ad es., Sky), o di comunicazione elettronica (ad es., Tiscali), può sempre recedere (cioè sciogliersi) dal contratto o trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali né spese ingiustificate e con un preavviso massimo di trenta giorni. Le clausole contrattuali eventualmente difformi sono nulle.
Tale diritto di recesso non si applica soltanto ai consumatori, ma anche alla clientela business (professionisti ed imprese) di dimensioni mediopiccole, che infatti – al pari dei clienti residenziali –  hanno solo l’alternativa di stipulare o no il contratto predisposto dal contraente “forte”, senza possibilità di potere apportare la benché minima modifica alle clausole in sede di trattativa negoziale.
 
Linee Guida AGCOM, 17 luglio 2008, punto 3, capoverso 1-bis.
LEGGE n. 40 del 2 aprile 2007  che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
 

Related Articles

0 Comment