
Ebbene, contrariamente a quanto generalmente si ritiene, l’utente finale che procede all’installazione del software senza nemmeno prendere in considerazione il relativo contratto di licenza fa tutto sommato bene, giuridicamente avendo nulla da temere.[…]
Infatti, le clausole contrattuali vessatorie, ossia quelle particolarmente sfavorevoli per l’utente del software (come ad es., quelle che prevedono limitazioni di responsabilità per la software house in caso di danni, oppure la competenza esclusiva di un certo Tribunale – magari straniero – in caso di controversia legale, oppure il tacito rinnovo del contratto di licenza stesso, oppure l’applicabilità di una certa Legge di uno Stato extracomunitario, ecc.) sono inefficaci allorché non siano state espressamente accettate dal contraente con la c.d. “duplice sottoscrizione“, ossia una firma per il contratto nel suo complesso ed una ulteriore firma per l’approvazione specifica delle clausole vessatorie (artt. 1341-2 c.c.).
Pertanto, il semplice (e, peraltro, spesso “unico”) click non basta a rendere efficaci quelle clausole “sfavorevoli” perché – salvo che l’accettazione del contratto avvenga con firma digitale – quel mero click non equivale a “firma autografa di sottoscrizione”.
A ciò si aggiunga che, nel caso in cui l’utente finale sia un “consumatore”, la duplice sottoscrizione non è neppure sufficiente a rendere efficaci alcune di quelle clausole, che sono addirittura nulle (art. 36 Codice Consumo).
L’utente finale può quindi (continuare a) dormire sonni tranquilli.
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