
La somma da destinare a riserva obbligatoria è determinata in percentuale ai depositi, che negli anni ottanta era del 22,5%.
Attualmente, invece, la percentuale da destinare a riserva obbligatoria è del 2%, da calcolarsi non su tutti i depositi, ma solo su quelli per cui vi è obbligo di rimborso a breve (cfr. Regolamento Banca Centrale Europea).
Il Fondo Interbancario (che non è lo Stato, né la Banca d’Italia ma un Consorzio di banche) funziona mediante i “sistemi di garanzia”, che sono appunto deputati ad effettuare i rimborsi” (art. 96 e ss. D.Lgs n. 385/1993), fino ad un massimo di € 357miliardi di euro (cfr. Monogragia FITD, pag. 102 e ss.)
In definitiva, nel caso di crack isolati e sporadici, il correntista non ha certamente problemi ad ottenere soddisfazione dal sistema bancario, attraverso il ricorso alla riserva obbligatoria del 2% e/o al Fondo di Garanzia Interbancario, pur nei limiti anzidetti.
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