È illegittimo il licenziamento del lavoratore fondato sulle presenze/assenze, o sugli orari di ingresso/uscita ricavati dal badge personale, ove il dispositivo stesso sia fatto utilizzare dall’azienda senza autorizzazione delle rappresentanze sindacali e dell’Ispettorato del lavoro, come invece previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Corte di Cassazione, sentenza n. 15892 del 17 luglio 2007
0 Comment