Il Condono edilizio è rilasciato sempre con salvezza dei diritti dei terzi, quindi:
1) la domanda di condono non deve essere accompagnata dall’approvazione condominiale;
2) qualora la costruzione oggetto di condono edilizio pregiudicasse comunque il diritto privato di un terzo, quest’ultimo potrebbe comunque agire presso il giudice competente per chiederne l’abbattimento nonostante il condono.
Corte di Cassazione, sentenza n. 18728/2005.
Consiglio di Stato, sentenza n. 8262/2006.
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