Il pignoramento della pensione

Il codice di procedura civile e numerose leggi speciali individuano alcune particolari categorie di beni che non possono formare oggetto dell’espropriazione, e che pertanto – essendo in concreto sottratti alla responsabilità patrimoniale del debitore – realizzano una limitazione della garanzia di cui all’art. 2740 c.c.[1].
[…]
Si parla, in tal caso, di impignorabilità[2], che – essendo stabilita nell’interesse pubblico – può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice[3]. Essa, inoltre, suole distinguersi in assoluta[4] e relativa[5], a seconda che il bene non sia pignorabile per nulla o invece solo in parte[6].

Data la particolare funzione della pensione, l’ordinamento si preoccupa di assicurarne il pieno e sicuro godimento, facendo comunque salve le esigenze di ordine superiore, per cui “tra le due estreme soluzioni, quella della incedibilità assoluta e quella della piena assoggettabilità a procedimenti esecutivi della pensione, si è seguita una strada intermedia”[7].

Quindi, a parte le eccezioni che di seguito vedremo, il trattamento di quiescenza[8]:

a) Nella misura massima di 1/5, è sequestrabile e pignorabile per la realizzazione dei crediti da risarcimento dei danni causati all’amministrazione dal dipendente, anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere, allorché il relativo accertamento sia stato operato da sentenza passata in giudicato (art. 143 DPR n. 1092/1973);

b) Nella misura massima di 1/3 è sequestrabile e pignorabile per la realizzazione dei crediti alimentari dovuti per legge (DPR n. 180/1950);

c) Nella misura massima di 1/5 è sequestrabile e pignorabile per la realizzazione dei crediti dello Stato o altri enti da cui il debitore dipenda, se derivano dal rapporto lavorativo (DPR n. 180/1950). Tale misura di pignorabilità (1/5) vale pure nel caso in cui il debitore esecutato non sia un pubblico dipendente (art. 545 c.p.c.)[9];

d) Nella misura massima di 1/5 è sequestrabile e pignorabile per la realizzazione dei tributi dovuti allo Stato, alla provincia, ai comuni.

Ciò detto, vale comunque la pena di ricordare che:

1) La quota di pignorabilità (1/3 o 1/5) non deve essere calcolato sull’ammontare della pensione nella sua totalità ma sui ratei di pensione[12];

2) La pensione integrata al minimo è assolutamente impignorabile[13];

3) La pensione di invalidità è assolutamente impignorabile ex art. 1 DPR 5 gennaio 1950 n. 180[14];

4) La pensione di reversibilità è assolutamente impignorabile ex art. 4 T.U. II.DD.[15];

5) La pensione integrativa erogata da un fondo all’uopo costituito dall’imprenditore – non avendo carattere alimentare – è sottoponibile a pignoramento[16];

6) Le quote di maggiorazione della pensione per familiari a carico sono impignorabili per effetto della interpretazione estensiva del principio dell’impignorabilità (sancito dall’art. 22 DPR 30 maggio 1955 n. 797) degli assegni familiari, che hanno la medesima struttura di integrazione alimentare per i familiari a carico[17].

NOTE:
[1] B. Capponi, in Enc. Giur., voce: Pignoramento, pag. 8, secondo cui l’impignorabilità, pur non essendo stabilita direttamente dalla legge, può comunque discendere dall’inalienabilità dei beni.

[2] Cfr. G. Martinetto, Nvss. Dig. It., voce: Insequestrabilità e impignorabilità, pag. 744 e ss., secondo cui il concetto di insequestrabilità e quello di impignorabilità coincidono per quanto riguarda la relativa sfera di estensione.

[3] G. Martinetto, Nvss. Dig. It., voce: Insequestrabilità e impignorabilità, pag. 746.

[4] L’impignorabilità assoluta è sempre giustificata da ragioni umanitarie o da opportunità politico-amministrativa, nell’esclusivo interesse del debitore, prevalente rispetto all’interesse del creditore: Cfr. Cass. n. 3432/1978.

[5] L’impignorabilità relativa è connessa a ragioni di opportunità: v. B. Capponi, in Enc. Giur., voce: Pignoramento, pag. 8.

[6] G. Verde, in Enc. Dir., voce: Pignoramento mobiliare, n. 2, pag. 826, aggiunge alle impignorabilità assoluta e relativa, la c.d. impignorabilità in determinate circostanze di tempo, come quella relativa ai frutti non raccolti.

[7] G. Correale, in Enc. Giur., voce: Pensione (II), n. 24, pag. 10. Cfr., pure, G. Verde, in Enc. Dir., voce: Pignoramento mobiliare, n. 2, pag. 826, secondo cui “esiste una tendenziale correlazione tra inalienabilità e inespropriabilità”.

[8] Con riferimento all’elenco che segue nel testo, cfr. G. Correale, in Enc. Giur., voce: Pensione (II), n. 24, pag. 10. V., pure, S. Piasco, Nvss. Dig. It., voce: Pensioni (dipendenti pubblici), pag. 816 e ss., nonché G. Martinetto, Nvss. Dig. It., voce: Insequestrabilità e impignorabilità, pag. 744 e ss.

[9] G. Martinetto, Nvss. Dig. It., voce: Insequestrabilità e impignorabilità, pag. 745 e ss.

[10] V., ad es., l’art. 21 L. n. 289/1963 in tema di previdenza forense, secondo cui “l’iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la cassa è ammesso al godimento della pensione previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi”.

[11] Cfr. Cass. 21 giugno 1991 n. 7002, nonché Tribunale Roma 20 luglio 1999.

[12] Corte Costituzionale 18 luglio 1986 n. 201.

[13] Corte Costituzionale 18 luglio 1998 n. 305.

[14] Cfr. Cass. 11 giugno 1999 n. 5761.

[15] Cfr. Comm. Imp. Distr. Matera, 26 aprile 1994 n. 1596.

[16] Cfr. Pretura Milano 29 gennaio 1993.

[17] Cfr. Cass. 5 luglio 1979 n. 3870.

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