Le Forme Pensionistiche Individuali (FIP), disciplinate dai D.Lgs. n. 124/1993 e n. 47/2000, sono una speciale assicurazione sulla vita. Pertanto, come avviene normalmente (cioè salvo che non sia diversamente previsto in contratto) nel caso di decesso del contraente assicurato la liquidazione dell’indennizzo va a beneficio degli eredi (individuati secondo le norme in tema di successioni, ossia per testamento e/o per legge), i quali tuttavia acquistano il diritto alla prestazione iure proprio e non iure successionis, il che vuol dire che la ripartizione della posizione maturata tra gli eredi dovrà essere effettuata in parti uguali e non secondo le quote previste dalle norme del diritto di successione.
Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2001, n. 3160
Tribunale Roma, sez. IX, 18 marzo 2004
Tribunale Lamezia Terme, 08 luglio 1978
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