Pensione di invalidità civile

L’INPS ricorda che la legge 247/2007 prevede un assegno mensile di euro 242,84, per tredici mensilità, a favore degli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa.
L’assegno non è più subordinato all’iscrizione alle liste di collocamento, ma ogni anno l’interessato deve presentare all’Inps una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Il reddito da considerare come limite per il diritto alla prestazione è pari a quello previsto per la pensione sociale. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare anche il Messaggio INPS n. 3043 del 6 febbraio 2008

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