L'assegno "una tantum" di divorzio: irrilevanza fiscale per chi lo versa e per chi lo incassa

A differenza dell’assegno di divorzio corrisposto all’ex coniuge periodicamente (generalmente mese per mese), l’assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione (c.d. assegno divorzile “una tantum”) da un lato non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF per il beneficiario, e dall’altro non è deducibile dal reddito da parte di chi lo ha corrisposto.

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