Sul rifiuto di pagamento dell'assegno da parte della banca trattaria

Com’è noto, a differenza della cambiale tratta, l’assegno bancario non può essere accettato dal trattario, ossia dalla banca[1], con la conseguenza che quest’ultima è obbligata esclusivamente verso il correntista[2] ma non direttamente nei confronti del terzo presentatore del titolo[3].

Pertanto, il possessore dell’assegno non ha, di fronte al rifiuto di pagamento da parte della banca[4], alcuna azione contro di questa[5], e se il rifiuto risultasse ingiustificato[6], la banca potrà essere chiamata a rispondere verso il correntista, per inadempimento dell’interno rapporto contrattuale fra loro esistente, mai verso il terzo[7].

In altri termini, in caso di rifiuto illegittimo, il prenditore dovrà agire contro il traente, che a sua volta potrà rivalersi contro la banca trattaria denunziando la violazione della convenzione dell’assegno[8].

Tra l’opinione contraria si segnala una (sola e risalente) pronuncia in giurisprudenza[9] e poche (ancorché autorevoli) voci dissenzienti in dottrina[10], secondo cui, invece, allorché esistano i fondi, la banca sarebbe obbligata al pagamento dell’assegno nei confronti del portatore, e risponderebbe dei danni in caso di rifiuto illegittimo.

Una volta acclarato che – secondo l’opinione assolutamente dominante in dottrina e giurisprudenza – nessuna responsabilità risarcitoria della banca trattaria può essere invocata dal presentatore dell’assegno, occorre conclusivamente chiedersi se la banca stessa possa comunque essere ritenuta responsabile ad altro titolo (pur se non nei confronti del presentatore stesso).

Ebbene, a tal proposito si è ritenuto che il rifiuto di pagamento, illegittimo (o ingiustificato), della banca trattaria può rilevare – oltre che nei rapporti civilistici tra traente e trattaria – anche “sul piano amministrativo e su quello disciplinare; cfr., a tal proposito, Tribunale Tortona 1 dicembre 1959 [11], la quale ha ritenuto illecito il rifiuto di pagare un assegno emesso in presenza di sufficiente provvista, in quanto in contrasto con l’esigenza del buon funzionamento di un servizio quale quello bancario, che è di pubblico interesse a mente del R.D.L. 17-7-1937, n. 1400”[12].

NOTE:
[1] Cfr. art. 4 legge assegno, che precisa inoltre che “ogni menzione di accettazione apposta sull’assegno bancario si ha per non scritta”.

[2] In giurisprudenza, recentemente, Cass. n. 535/2000, nonché Giudice Conciliatore Firenze 2 febbraio 1994. Più risalenti, ma conformi: App. Venezia 2 aprile 1948, Cass. n. 1102/1949, App. Brescia 8 giugno 1949, App. Roma 25 novembre 1950, App. Torino 18 maggio 1951, Cass. n. 2596/1951, App. Catanzaro 5 ottobre 1953, Cass. n. 3234/1954, App. Roma 10 luglio 1956, App. Venezia 18 gennaio 1956, App. Bologna 11 dicembre 1956, Cass. n. 4 ottobre 1957, Trib. Milano 24 giugno 1957, Cass. n. 766/1958, Trib. Tortona 1 dicembre 1959, App. Torino 10 giugno 1960, Trib. Firenze 13 settembre 1960, Cass. n. 2524/1960, Trib. Napoli 12 ottobre 1962, Trib. Palermo 21 gennaio 1963, App. Firenze 21 dicembre 1965, Cass. n. 15411/1973, Pretura Roma 19 novembre 1973, App. Bari 6 marzo 1974, Trib. Napoli 13 marzo 1976, Cass. n. 17 gennaio 1977, App. Milano 22 gennaio 1980.

[3] Galgano, Manuale di diritto privato, pagg. 419-420.

[4] La banca può ritenere opportuno di non procedere al pagamento dell’assegno “per qualsivoglia motivo”: Gazzoni, Manuale di diritto privato, pag. 719. In giurispr., cfr. App. Bari 24 febbraio 1953, App. Roma 25 novembre 1950, secondo cui “il trattario può rifiutare il pagamento servendosi di qualsiasi formula, senza incorrere in particolari responsabilità nei confronti del portatore: ciò che può importare al presentatore è il fatto in sé, non la motivazione del rifiuto”.

[5] Pieri, L’assegno, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, pag. 286.

[6] Il rifiuto della banca di pagare al prenditore la somma portata dall’assegno è illegittimo (o ingiustificato), allorché la banca rifiuti il pagamento “per errore, od anche – in ipotesi assurda – per mero capriccio”: Arangio-Ruiz, Assegno bancario, in Enciclopedia del diritto, pagg. 339-340.

[7] In dottrina, cfr. Asquini, il possessore di assegno bancario non ha azione verso il trattario per ottenere il pagamento, in Banca, borsa, 1950, II, 232, Mossa, Assegno bancario – insussistenza dell’obbligo del trattario verso il portatore, in Nuova riv. Dir. Comm., 1952, II, pag. 77. Arangio-Ruiz, Assegno bancario, in Enciclopedia del diritto, pagg. 339. Assolutamente uniforme (e conforme) è la migliore manualistica: Galgano, Manuale di diritto privato, pag. 420; Gazzoni, Manuale di diritto privato, pag. 719; Torrente, Manuale di diritto privato, pagg. 674-5.

[8] Cass. n. 2596/1951, Cass. n. 3234/1954, App. Bologna 11 dicembre 1956, Cass. n. 766/1958, Cass. n. 2524/1960.

[9] Trib. Cuneo 3 maggio 1949, in Foro pad., 1950, I, 1009 e in Riv. Banc., 1949, 361, con nota di Oreste.

[10] Biondi, Sull’obbligo giuridico del trattario di pagare la provvista al prenditore dell’assegno, in Foro It., 1950, IV, pag. 204; Vitale, Fondamento e limiti della libertà del banchiere nel pagamento degli assegni bancari, in Banca, borsa, 1959, I, pag. 513; Ferri, L’assegno bancario come atto di utilizzazione della provvista, in Banca, borsa, 1960, I, pag. 1.

[11] in Banca, borsa, 1960, II, 150.

[12] Pieri, L’assegno, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, pagg. 285, il quale ha citato Bianchi D’Espinosa, Le leggi cambiarie, pag. 552.

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