Non punibilità di numerosi reati commessi a danno dei congiunti

Non sono punibili i reati di furto, danneggiamento, truffa, usura, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio, se commessi ai danni del coniuge (non legalmente separato), o di un fratello/sorella (convivente), di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato.
Art. 649 codice penale

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