Il gazebo deve rispettare le distanze dal confine

Se il gazebo è stabilmente infisso al suolo (ad es., mediante bulloni) e non è destinato ad un uso del tutto temporaneo (ad es., predisposto per un unico barbecue tra amici), deve rispettare le prescrizioni che l’art. 873 c.c. detta in tema di distanze dal confine(*), a nulla rilevando in contrario i materiali impiegati nella costruzione (ad es., legno leggero anziché cemento) o l’eventuale esclusione dell’obbligo del rilascio di concessione edilizia.
Corte di Cassazione, 27/05/2004
Corte di Cassazione, n. 24898/2003
Consiglio di Stato n. 419/2003
Corte di Cassazione, 5/11/2002
Consiglio di Stato n. 5828/2000
Corte di Cassazione, 13/10/2000
Consiglio di Stato n. 3321/2000

Consiglio di Stato n. 1507/2000

Consiglio di Stato n. 1174/2000
Consiglio di Stato n. 1194/1996
Corte di Cassazione n. 1758/1995
Corte di Cassazione, 6/04/1988
(*) Art. 873 c.c.: Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite e aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali puo` essere stabilita una distanza maggiore.

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