– Il ricorso con cui si impugna la sentenza del giudice di Tribunale va depositato nella Cancelleria della Corte d’Appello territorialmente competente entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza[1], ovvero entro un anno dal deposito della sentenza in Cancelleria[2].
– I suddetti termini si intendono rispettati con il deposito del ricorso[3], non essendo necessaria a tal fine anche la notificazione di esso e del decreto di cui all’art. 435 c.p.c.[4], ed essendo altresì irrilevante l’omessa indicazione, sulla copia notificata alla controparte, della data del deposito stesso[5]. Insieme col ricorso va depositato il fascicolo di primo grado e la sentenza impugnata[6].
– Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza deve essere fatta al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c.[7], o, tutt’al più, alla parte presso il procuratore[8], ma non – ad es. – alla parte personalmente nella sua residenza[9]. In buona sostanza, la notificazione deve essere fatta al procuratore costituito, perché la notifica fatta personalmente alla parte è inidonea a far decorrere per questa il termine breve[10], il quale decorrerebbe quindi solo per il notificante[11]. Secondo una parte della giurisprudenza (seppur minoritaria e meno recente), infatti, la notificazione della sentenza in forma esecutiva nel domicilio reale del soccombente, invece che al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 285 c.p.c. non vale a far decorrere i termini per l’impugnazione nei confronti del destinatario, ma produce sempre tale effetto nei confronti del notificante medesimo (anche se richiesta dal suo procuratore ed accompagnata da quella del pedissequo precetto), il quale, per il fatto stesso di assumere tale iniziativa, ha dimostrato di aver potuto valutare l’utilità di proporre o meno le impugnazioni, nel proprio interesse[12]. Qualora la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, è valida la notifica dell’impugnazione presso uno dei due procuratori, ancorché la parte abbia eletto domicilio presso l’altro[13]. Il luogo della notifica al procuratore costituito è, infine, quello indicato nella elezione del domicilio[14].
– L’impugnazione (depositata entro l’anno dalla pubblicazione[15]) va notificata al procuratore costituito in primo grado ex art. 330 c.p.c., che trova applicazione anche al rito del lavoro[16]. Con riferimento al termine per l’impugnazione, si ricorda che “la sospensione feriale dei termini feriali non si applica alle controversie di lavoro ex art. 3 L. n. 742/1969”[17]. Tale affermazione non deve però ingannare: in essa si fa esplicito riferimento alle controversie di lavoro e non al rito del lavoro (rito che, com’è noto, è applicabile, ex art. 447 bis c.p.c., anche a controversie non di lavoro, ma ad es. di locazione, comodato, affitto). Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale trova applicazione elle controversie in materia di locazione di immobili urbani, atteso che la previsione ex art. 447 bis c.p.c. del rito del lavoro non comporta di per sé l’attrazione della disciplina dei termini processuali disposta dall’art. 3 L. n. 742/1969 per le controversie di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., essendo l’esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura della controversia”[18].
– L’eventuale inosservanza del termine di 10 giorni per la notifica del ricorso e del decreto resta senza pratiche conseguenze nei casi in cui sia rispettato il termine a comparire non minore di 25 giorni[19] ex art. 435, co. 3, c.p.c.
NOTE:
[1] Cfr. art. 434 c.p.c.
[2] V. art. 327 c.p.c. In argomento, cfr., in dottrina, Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. III, pag. 502, il quale ritiene “indubbiamente” applicabile l’art. 327 al rito del lavoro; in giurisprudenza, tra le tante, v. Cass. nn. 332/1986, 6196/1983, 553/1983, 4477/1983, 286/1998, 2630/1997, le quali ribadiscono che in tal caso il termine annuale decorre dal momento del deposito della sentenza e non da quello della sua comunicazione a cura del Cancelliere e né dalla lettura del dispositivo in udienza.
[3] Cfr. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. III, pag. 501.
[4] Cfr. Cass. nn. 10295/1998, 9541/1998, 13049/1997, 2683/1997, 11243/1995, 2870/1995.
[5] Cfr. Cass. n. 9731/1998.
[6] Cfr. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. III, pag. 502, il quale ricorda che l’omissione di questo deposito è considerato motivo di improcedibilità ove ritenuto indispensabile ai fini della decisione (v. Cass. n. 11164/1993).
[7] Cass. Civile, Sezione Lavoro, n. 1152/2001, n. 433/1997. V., pure, Cass. n. 5421/1997, secondo cui “la notifica della sentenza al procuratore costituito costituisce presupposto formale indispensabile per la decorrenza del termine per impugnare, non essendo ammessi equipollenti ed essendo in particolare irrilevante l’eventuale conoscenza che il suddetto procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza”. Dello stesso avviso, Vellani, Appello, in Enc. Dir., pag. 733 (in fine).
[8] Cendon, Codice di procedura civile commentato, art. 285, pag. 529. Cass. n. 5449/2000, nonché Cass. n. 8143/1998.
[9] Cfr. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. II, pagg. 365-6; in giurisprudenza, cfr. Cass. n. 7331/1996.
[10] Cass. nn. 3808/1995, 6480/1995, 1120/1990.
[11] In giurisprudenza, Cass. 1835/1985, 1830/1981. Contra 2043/1988, 64801995, n. 1556/1990. V., pure, Cendon, Codice di procedura civile commentato, art. 285, pag. 529, il quale pare propendere (seppur dubitativamente) per questa seconda tesi, che qualifica come “prevalente” e “più recente” (cfr., infatti, Cass n. 1152/20001, nonché Cass. n. 5274/2000, secondo cui “la notifica della sentenza in forma esecutiva è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti sia del notificando che del notificante”).
[12] Cfr. Cass. nn. 2914/1982, 116/1982, 678/1982. Per un approfondimento, v., pure, Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. II, pagg. 366 (ivi numerosa giurisprudenza citata).
[13] Cass. n. 5961/2000. Contra Cass. n. 1407/1999, secondo cui “per la decorrenza del termine breve per impugnare è necessario che la notifica della sentenza avvenga presso il procuratore della parte e nel domicilio eletto; pertanto, se i procuratori sono due, ma il domicilio è presso uno di essi, al fine predetto non è valida la notifica eseguita presso l’altro. Cfr., infine, Cass. n. 4412/1989, secondo cui non sarebbe idonea la notifica al mero avvocato domiciliatario.
[14] Cendon, Codice di procedura civile commentato, art. 285, pag. 529.
[15] Dopo questo termine annuale, e sempreché la sentenza sia stata notificata (Cass. n. 6908/1986 e n. 4985/1987), l’impugnazione va notificata alla parte personalmente, e purché il gravame sia ancora ammissibile: art. 330, ult. co., c.p.c. Infatti, tale disposizione (secondo cui, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente) trova la sua “ratio” non nel decorso del termine annuale per l’impugnazione e, quindi, nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, bensi’ nella presunzione che, alla scadenza dell’anno, sia cessato il rapporto tra la parte e il difensore (Cassazione civile sez. III, 6 ottobre 2000, n. 13342). Pertanto, se la sentenza (già notificata) viene impugnata dopo l’anno di pubblicazione (ma si sia ovviamente ancora nei termini per l’impugnazione in virtù della sospensione feriale: Cass. n. 6023/2001), il ricorso con pedissequo decreto andrebbe notificato alla parte personalmente. In realtà, ciò è dubbio
in giurisprudenza ed in dottrina. Infatti, Cendon, Codice di procedura civile commentato, art. 330 , pag. 807, sottolinea: “nel caso in cui l’impugnazione venga proposta dopo l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma entro l’ulteriore periodo che prolunga il termine c.d. lungo per effetto della sospensione feriale dei termini, l’insegnamento prevalente è nel senso dell’inapplicabilità del 3° comma dell’art. 330 c.p.c., per l’applicabilità, invece, della regola generale dell’impugnazione presso il procuratore costituito [così Cass. n. 453/1986, 4900/1987, 4162/1989, 12091/1990; contra Cass. n. 4321/1989]”. Più di recente, si è espressa per la validità della notifica anche oltre l’anno della pubblicazione anche Cass. n. 6023/2001 e n. 9234/2000. A tal proposito, si ritiene pure rilevante Cassazione civile sez. lav., 5 luglio 2000, n. 8995, secondo cui “nel rito del lavoro la tempestività dell’appello, anche in relazione al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice di secondo grado e non a quella della successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza, con la conseguenza che, quando quel deposito sia avvenuto entro l’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione, benché eseguita oltre l’anno dal deposito della sentenza, resta soggetta al disposto dell’art. 330, comma 1, c.p.c., e alla relativa indicazione del procuratore della parte (e non della parte personalmente) come destinatario della notificazione”.
[16] Cfr. Cass. nn. 8122/1996, 3690/1996, 8711/1993, 11391/1992, 4930/1987, 5544/1983.
[17] Cfr. Cass. nn. 6943/1987, 3924/1986.
[18] Recentemente, Cass. n. 3732/2000, n. 12028/2000. Nello stesso senso, Cass. n. 4615/1999, n. 5690/1989 e n. 807/1987.
[19] Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. III, pag. 503; Cass n. 5997/1994.
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