Anzitutto, si ricorda che l’esenzione totale dell’Imposta Comunale sugli Immobili non riguarda la “prima casa” di proprietà (che rileva a fini di agevolazioni fiscali in sede di acquisto dell’immobile) ma la “abitazione principale”, ossia quella in cui il proprietario risieda anagraficamente o di fatto (sul punto, cfr. questo articolo).
Ciò detto, nel momento in cui la casa familiare è assegnata ad uno dei due coniugi in sede di separazione/divorzio, l’altro perde la residenza in quella casa, che smette perciò di essere la sua “abitazione principale”, con la conseguenza che su quell’immobile dovrebbe perciò pagare l’ICI.
Senonché l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, ha esplicitamente stabilito che l’esenzione totale dell’ICI riguarda anche i casi di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 504/1992, ossia – per l’appunto – l’assegnazione giudiziale dell’abitazione principale all’altro coniuge in sede di separazione e divorzio.
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