Non entrano a far parte della comunione legale, e sono/rimangono quindi di proprietà esclusiva di ciascun coniuge, beni (ivi compreso il denaro):
1) di cui il coniuge fosse già proprietario prima del matrimonio;
2) che, durante il matrimonio, il coniuge riceva in donazione o eredità o quale risarcimento del danno;
3) di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
4) che servano all’esercizio della professione del coniuge;
5) comprati con il denaro ricavato dalla vendita dei beni di cui sopra o con la loro permuta (purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto).
1) di cui il coniuge fosse già proprietario prima del matrimonio;
2) che, durante il matrimonio, il coniuge riceva in donazione o eredità o quale risarcimento del danno;
3) di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
4) che servano all’esercizio della professione del coniuge;
5) comprati con il denaro ricavato dalla vendita dei beni di cui sopra o con la loro permuta (purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto).
Art. 179 codice civile
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