Controlli Fiscali nelle abitazioni private

La Guardia di Finanza non può accedere in locali destinati all’esercizio di arti e/o professioni, che siano anche adibiti ad abitazione, senza l’autorizzazione motivata del capo dell’ufficio da cui dipendono nonché quella del Procuratore della Repubblica. Quest’ultimo deve altresì specificamente autorizzare l’apertura coattiva di mobili, casseforti, ripostigli, ecc. da eseguirsi durante l’accesso stesso.
In ogni caso, l’accesso nei locali e/o la predetta apertura coattiva devono essere eseguite in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato e con modalità tali da arrecare la minor turbativa possibile all’attività professionale ed alle relazioni professionali del contribuente stesso.
 
Art. 52 DPR 633/1972
Art. 12 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)

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