I cani, i gatti e tutti gli altri animali d’affezione (criceti, pappagalli, ecc.), da un punto di vista meramente legislativo, sono da considerarsi beni mobili, ossie delle “cose”.
Poiché la legge non esclude espressamente che possano essere pignorati (come invece è previsto, ad es., per la fede nuziale, il frigorifero, la lavatrice, ecc., dall’art. 514 c.p.c.), deve ritenersi che gli animali domestici o di affezione possano essere fatti oggetto di pignoramento e quindi di vendita forzata.
Poiché la legge non esclude espressamente che possano essere pignorati (come invece è previsto, ad es., per la fede nuziale, il frigorifero, la lavatrice, ecc., dall’art. 514 c.p.c.), deve ritenersi che gli animali domestici o di affezione possano essere fatti oggetto di pignoramento e quindi di vendita forzata.
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