Il genitore che autonomamente decida di iscrivere i figli alla scuola privata se ne deve sobbarcare i relativi costi in via esclusiva, cioè senza poter invocare l’obbligo solidale dell’altro genitore neppure nel caso in cui i coniugi siano in comunione legale dei beni.
Corte di Cassazione, sentenza n. 25026/2008
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