L’ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell’esecuzione (artt. 552-3 cpc) non può essere impugnata dal debitore ove, solo dopo la sua emanazione, venga sospesa l’efficacia esecutiva del titolo su cui essa si fonda (Nel caso di specie, al creditore procedente veniva assegnata con ordinanza la somma di un conto corrente bancario del debitore, pignorato sulla scorta di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Successivamente, nel corso dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’efficacia esecutiva del titolo veniva sospesa. Avverso l’ordinanza di assegnazione, il debitore esecutato proponeva quindi opposizione, che -in applicazione del principio di cui in massima- è stata rigettata).
Trib. Padova, Giudice Dott.ssa Brunello M., sentenza del 16 maggio 2005
(la sentenza per esteso è pubblicata, seppur con altra massima, su Jurisdata)
Trib. Padova, Giudice Dott.ssa Brunello M., sentenza del 16 maggio 2005
(la sentenza per esteso è pubblicata, seppur con altra massima, su Jurisdata)
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