Spese legali e imposta di registro

Fermo restando l’obbligo solidale delle parti -costituite o meno- nei confronti dell’Erario (art. 57, co. 1, d.P.R. n. 131/1986), le spese di registrazione della sentenza (o di analogo provvedimento giurisdizionale) sono qualificabili come “spese giudiziali”, sicché -nei rapporti interni- quelle seguono le regole di queste (art. 91 e ss. cpc).

Quindi, per fare qualche esempio, nell’ipotesi in cui in un processo a due sole parti venga disposta la:

compensazione integrale, l’imposta grava su ciascuna parte per il 50%
compensazione parziale al 50%, l’imposta grava per il 75% sulla parte condannata al rimborso parziale delle spese legali avversarie
compensazione parziale per 1/3, l’imposta grava per l’83,3% sulla parte condannata al rimborso parziale delle spese legali avversarie
compensazione parziale per 1/4, l’imposta grava per l’87,5% sulla parte condannata al rimborso parziale delle spese legali avversarie
condanna integrale alle spese, l’imposta grava per il 100% sulla parte soccombente
 
NOTA:
In arg. cfr. Cassazione civile, sez. trib., 9 dicembre 2008, n. 28909; Tribunale Roma, 19 giugno 2001; Cassazione civile, sez. un., 21 agosto 1990, n. 8533; nonché Corte costituzionale n. 120 dell’8 luglio 1972, che ha dichiarato incostituzionale la previgente disciplina, nella parte in cui prevedeva l’obbligo solidale degli avvocati per il pagamento delle tasse giudiziali dovute dalle parti da essi rappresentate.

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