I provvedimenti giurisdizionali che definiscono il processo senza entrare nel merito (ad es., pronunce di incompetenza, inammissibilità, ecc.), ovvero ne dichiarano l’estinzione per rinuncia agli atti (art. 306 cpc) o per inattività delle parti (art. 307 cpc) non sono soggetti ad imposta di registro, neppure ove contengano una pronuncia sulle spese legali.
Agenzia delle Entrate, Direz. Centr. Normativa e Contenzioso, Risoluzione n. 263 del 21 settembre 2007
VIA | legalefiscale.it
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