Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 909/5/09 del 16/11/2009), l’Agente della riscossione non può notificare i propri atti (cartelle di pagamento, fermi amministrativi, ecc.) a mezzo posta senza l’intermediazione di un notificatore(*), a pena di inesistenza della notifica stessa, poiché manca infatti una disposizione normativa che consenta all’Agente di notificare in proprio.
Anzi, tale notifica ben può avvenire direttamente a mezzo posta dall’Agente della riscossione, cioè senza l’ausilio di un notificatore, come appunto previsto dall’art. 26, comma 1, DPR n. 602/1973 e dall’art. 14 L. n. 890/1982.
Anzi, tale notifica ben può avvenire direttamente a mezzo posta dall’Agente della riscossione, cioè senza l’ausilio di un notificatore, come appunto previsto dall’art. 26, comma 1, DPR n. 602/1973 e dall’art. 14 L. n. 890/1982.
VIA | personaedanno.it
(*) ufficiale giudiziario per gli atti processuali, messo comunale per gli atti degli enti locali, messo comunale e/o messo speciale autorizzato per gli atti dell’amministrazione finanziaria, ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario o agenti della polizia municipale per gli atti dell’Agente della riscossione.
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