E’ deontologicamente vietato all’avvocato convocare il giornalista o il mezzo di comunicazione, in occasione o all’esito di un procedimento, civile o penale, caratterizzato da particolare interesse, al fine di pubblicizzare, enfatizzandoli, i propri meriti professionali. Gli è invece consentito rispondere e dare notizie alla stampa, e/o ai mezzi di comunicazione, sull’esito di un processo conclusosi con sentenza.
Ordine forense di Modena, parere del 24 settembre 2009
Ordine forense di Modena, parere del 24 settembre 2009
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