Con decreto legge 17/12/2009 (di imminente pubblicazione in G.U.) è introdotto l’onere processuale di indicare in atti il codice fiscale dell’avvocato, nonché quello del cliente e della controparte (artt. 125, 163 e 167 cpc novellandi).
Tanto per gradire, l’omessa indicazione in citazione dei codici fiscali delle parti, comporta la nullità della citazione stessa ai sensi dell’art. 164 co. 1 cpc.
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Tanto per gradire, l’omessa indicazione in citazione dei codici fiscali delle parti, comporta la nullità della citazione stessa ai sensi dell’art. 164 co. 1 cpc.
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