Procedimento sommario di cognizione e decisione della causa

Il procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e ss. cpc), è deciso con ordinanza di accoglimento o rigetto, che provvede sempre sulle spese. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, produce gli effetti della cosa giudicata (art. 2909 cc) se non è appellata (avanti la Corte d’Appello) entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione o dalla lettura in udienza dell’ordinanza stessa.
Sezioni Civili Tribunale Modena, Orientamenti su recente riforma del cpc, 21 dicembre 2009

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