Per i contratti di assicurazione contro i danni di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale senza oneri o penalità e con un preavviso di 60 giorni, anche se ciò sia eventualmente escluso da una clausola contrattuale. Per le assicurazioni stipulate prima del 3 aprile 2007, la facoltà di recesso può essere esercitata a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dall’inizio del contratto.
Art. 1899 codice civile, come modificato dal c.d. “Decreto Bersani 2” (L. 2 aprile 2007 n. 490)
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