Responsabilità professionale Mar 27, 2008 0 Comment By Juri Rudi Il notaio che, a causa di un mero equivoco o per un banale scambio di persona, sbaglia a redigere un verbale di protesto, deve comunque risarcire i danni al malcapitato. Corte di Cassazione, sentenza n. 7495 del 20 marzo 2008. Juri Rudi Related Articles Procedimento disciplinare: nei giudizi dinanzi al CNF e in Cassazione, chi è la controparte dell’incolpato che impugni la decisione del CDD? Due problemi (tecnici) delle notifiche PEC: allegati “.dat” e allegati “fantasma” 0 Comment
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