E’ onere del creditore pignorante mettere a disposizione dell’Ufficiale Giudiziario i mezzi tecnici necessari per effettuare le riprese fotografiche dei beni (art. 518 cpc), nonché provvedere allo sviluppo e/o stampa delle fotografie stesse da allegare successivamente al verbale di pignoramento mobiliare anticipandone le relative spese vive, giacché esulano dai compiti istituzionali dell’Ufficiale Giudiziario le attività di “trasferta foto” e “rimborso sviluppo foto” per le quali non può quindi essere riconosciuta a quest’ultimo alcuna indennità.
Ministero Giustizia, Circolare del 26 marzo 2010
Ministero Giustizia, Circolare del 26 marzo 2010
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