Tra alcuni giorni, e precisamente il 18 maggio prossimo, entrerà in vigore il decreto del Ministero della Giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 (pubblicato in G.U. 18/04/2011, n. 89), che ha introdotto rilevantissime novità in tema di comunicazioni e notificazioni da parte degli avvocati, ed in particolare ha fissato le modalità TELEMATICHE per lo “scambio” tra avvocati degli atti depositati in Cancelleria (art. 170, co. 4, cpc) e, rispettivamente, per la c.d. notificazione in proprio (L. 53/1994).
Tanto le une (comunicazioni alle parti costituite ex art. 170 cpc cit.) quanto le altre (le notificazioni “in proprio” ex L. 53/1994) saranno effettuate dall’avvocato tramite posta elettronica certificata (PEC) con allegato il file pdf dell’atto da comunicare/notificare, già firmato digitalmente. La relazione di notificazione andrà inserita nel testo della email certificata e dovrà contenere, oltre alle ordinarie indicazioni previste dalla L. n. 53/1994, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’atto è inviato.
Per un esempio di relata telematica, clicca qui.
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Riferimenti Normativi:
Decreto Ministero della Giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 (G.U. 18/04/2011, n. 89):
– Art. 13, comma 4:
Ai fini della comunicazione prevista dall’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell’atto e dei documenti allegati con le modalita’ previste dall’articolo 18 del presente decreto.
Art. 18, commi 1 e 2
1. Nel caso previsto dall’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore puo’ eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio e’ inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’atto e’ stato inviato, nonche’ del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Quando il difensore procede ai sensi dell’articolo 170, comma 4, del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie e’ effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti costituite a mente del comma 1.
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