Bisognino

Secondo un Tribunale Penale della Penisola (sent. n. 1303/2008) la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento integra la fattispecie di cui all’art. 570 cp allorchè con ciò si facciano venir meno i mezzi di sussistenza al familiare, e – aggiunge – “la fissazione di un assegno periodico da parte del giudice civile, in quanto dimostra l’esistenza di uno stato di bisogno, costituisce già di per sè elemento idoneo per verificare l’esistenza del reato” (Guida al diritto, n. 38 del 27 settembre 2008, pag. 107).
In altri termini, secondo tale tesi, se il giudice civile ha disposto l’assegno di mantenimento, vuol dire che chi lo incassa ne ha per l’appunto bisogno, o stato di bisogno che dir si voglia.
P.S.
Sulla reale funzione dell’assegno di mantenimento, clicca qui.

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