Assicurazione automobilistica e classe di merito

Le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di riconoscere, al proprio assicurato o ad un suo familiare convivente, la medesima classe di merito anche per i nuovi veicoli da assicurare purché della medesima tipologia (auto-auto, moto-moto) di quello già assicurato. Ad esempio, se il marito ha la “classe 1” con riferimento alla propria autovettura, allora lui nonché la moglie (purché non separata) ed i figli conviventi potranno usufruire della stessa classe di merito per le eventuali nuove vetture (ma non anche per i motocicli) che dovessero acquistare.

Art. 5, co. 2, Decreto Legge n. 7/2007 convertito con L. n. 40 del 2 aprile 2007 (c.d. “Decreto Bersani 2”), che ha modificato l’art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005), inserendovi il comma 4-bis.

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