Firma a stampa negli atti della Pubblica Amministrazione

L’atto amministrativo sottoscritto a stampa (cioè con la mera indicazione del nominativo del soggetto responsabile), anziché con firma autografa o digitale, è giuridicamente inesistente (Nella specie, si trattava di un avviso di accertamento ICI).

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione di Salerno, SEZ. IX, sentenza n. 55/9/08
Artt. 10 e 19 DPR 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa)

Nota:
Nello stesso senso, Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. 9, sentenza 4 maggio 2009, n. 63 (VIA | ilsole24ore.com). Contra, Corte di Cassazione, ordinanza n. 23976 del 23 settembre 2008, secondo cui è invece valido l’atto della p.a. sottoscritto non mediante firma autografa del funzionario responsabile, ma con la riproduzione a stampa del suo nominativo (VIA | ipsoa.it).

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