Dal 27 marzo 2008 sono in vigore le nuove norme sulla certificazione degli impianti (di luce, acqua e gas, ecc.).
E’ stata tuttavia abrogata la norma secondo cui, salvo diverso accordo espresso tra le parti, al momento di vendere o concedere in locazione o comodato un immobile, DOVEVA essere garantita con apposita clausola negoziale la sicurezza degli impianti con contestuale consegna materiale delle certificazioni di conformità. Tale certificazione, in ogni caso, RIGUARDAVA esclusivamente il rispetto delle norme vigenti al momento in cui gli impianti sono stati realizzati e quindi non occorre che gli impianti siano senz’altro conformi alle norme vigenti nel momento in cui l’immobile è venduto o affittato.
Art. 35, co. 2, Decreto Legge n. 112/2008
Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008
Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 26 marzo 2008
Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 26 marzo 2008
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