L’art. 35, co. 2, Decreto Legge n. 112/2008 ha abolito l’obbligo per il proprietario di garantire all’acquirente o all’inquilino la conformità degli impianti.
Se tuttavia il venditore decide di garantire comunque all’acquirente la conformità degli impianti (di luce, acqua e gas, ecc.), che tuttavia non sono invece a norma, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto di compravendita e/o il risarcimento del danno (tra cui – se decide di tenere l’immobile – le spese per la messa a norma degli impianti).
Art. 35, co. 2, Decreto Legge n. 112/2008
Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008
Corte di Cassazione, sentenza n. 1391/1998
Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 26 marzo 2008
Corte di Cassazione, sentenza n. 1391/1998
Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 26 marzo 2008
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