Limiti nella scelta del nome da dare ai figli

I genitori possono scegliere liberamente il nome da dare alla prole, e lo Stato può intervenire a tutela dei figli solo in caso di nome ridicolo[1].
Si ricorda tuttavia che l’Ordinamento giuridico italiano vieta di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi[2].
 
[1]
Corte europea dei diritti dell’Uomo, 6 settembre 2007 (Johansson contro Finlandia, ricorso n. 10163/2002)
[2]
Art. 34 Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000

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