Nell’antica Grecia (V secolo a.C.), i Logisti erano dieci soggetti costituiti in un organo di controllo democratico che aveva la funzione di tutelare i cittadini dalle eventuali prevaricazioni della magistratura, che all’epoca esercitava funzioni non soltanto giurisdizionali, ma anche legislative ed esecutive.
Il suddetto controllo funzionava così.
Ogni magistrato, allo scadere del proprio ufficio annuale, a pena di sanzione doveva subito rendere conto del proprio operato, e, finché non lo avesse fatto, non avrebbe potuto lasciare la polis né disporre delle proprie cose.
Entro i successivi 30 giorni dalla resa dei conti, i Logisti pronunciavano il proprio responso con l’eventuale incriminazione (ad es. corruzione, peculato, ecc.), e ciò avveniva in modo pubblico, affinché chiunque -sulla scorta di quelle risultanze istruttorie- potesse sostenere la pubblica accusa in un processo, che altrimenti non si sarebbe tenuto (poiché nel diritto attico manca, in generale, un ufficio analogo al nostro pubblico ministero, ossia la figura istituzionale di un soggetto pubblico che esercitasse d’ufficio l’azione penale).
(cfr. Paoli U.E., Logisti, in Noviss. Dig. It., vol. 9, ad vocem, pag. 1067)
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