Il ricorso per decreto ingiuntivo su cambiale o assegno

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Ove il ricorso per decreto ingiuntivo (telematico) sia fondato su cambiale o assegno ((Nel qual caso è munito della clausola di provvisoria esecutorietà ex art. 642 co. 1 cpc.)), si pone il problema di stabilire se il titolo di credito debba essere allegato in originale (con conseguente vanificazione della procedura telematica, giacché tale deposito richiederebbe un accesso “fisico” in Cancelleria), e ciò stante il tenore dell’art. 66 Legge cambiaria ((“Il portatore non può esercitare l’azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli”.)) e dell’art. 58 Legge Assegno ((“Il possessore non può esercitare l’azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell’assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.”)).
Ebbene, la giurisprudenza che si è occupata della questione ha stabilito che “Ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato; conseguentemente, ove il credito si fondi su un assegno bancario, è sufficiente – per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l’emissione del decreto, anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c. – la produzione di detto assegno in fotocopia” ((Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 1699 del 9 novembre 2012Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 1745 del 17 novembre 2010; Cassazione civile, sez. I, 28/06/2006, n. 14980; Cassazione civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388. Contra, Tribunale di Verona (Vaccari M.), decreto dell’8 agosto 2014 (ringrazio per la segnalazione il Collega Wenner Gatta del Foro di Bologna.)).
Infatti, l’onere del deposito in cancelleria della cambiale o dell’assegno in originale costituisce sì requisito indefettibile per l’esercizio dell’azione cartolare e causale (artt. 66 e 58 citt.), ma l’omesso deposito dell’originale non impedisce l’emissione del decreto ingiuntivo, potendo la parte provvedervi sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo e secondo grado ((Cassazione civile, sez. I, 28/10/2011, n. 22531.)), in quanto il predetto deposito non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali ovvero delle condizioni dell’azione, ma attiene ai requisiti per l’esame del merito della domanda e la sua inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte ((Cassazione civile, sez. I, 19/04/2000, n. 5086; Cassazione civile, sez. un., 25/05/1984, n. 3221.)).