Gli avvisi alla cancelleria

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Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o di impugnazione, il soggetto notificante deve darne contestuale avviso alla Cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento opposto o, rispettivamente, impugnato ((art. 645 cpc e, rispettivamente, art. 123 disp. att. c.p.c.)).

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