Il decorso di un termine processuale nel caso di comunicazione telematica di Cancelleria: individuazione del relativo dies a quo

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Ho già scritto sull’opportunità -peraltro condivisa dalle più importanti istituzioni- di un chiarimento (normativo) volto ad escludere espressamente che la comunicazione (rectius, notificazione) di Cancelleria non sia idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 cpc per l’impugnazione del provvedimento allegato alla stessa.

In questa sede ci occuperemo di una ulteriore questione, connessa al predetto tema, e precisamente del decorso dei termini per le memorie ex art. 183 cpc a seguito di ordinanza che li conceda a seguito di scioglimento di riserva (appunto comunicata dalla cancelleria), nonché del termine per proporre il regolamento di competenza (che decorre, ex art. 47, co. 2, cpc, dalla comunicazione dell’ordinanza), e, più in generale, di ogni termine processuale che decorra dalla relativa comunicazione di cancelleria.

In particolare, poiché solo di recente gli avvocati hanno modo di verificare direttamente da polisweb le date di tali comunicazioni di cancelleria ((Il primo a darne notizia è stato Roberto Arcella, nel suo fondamentale blog.)), la questione è appunto quella di computare tale dies a quo, ma soprattutto di dare prova, in caso di eccezione altrui di tardività, di aver rispettato il termine stesso.

Ebbene, contrariamente a quanto potrebbe ritenersi, la Cassazione ha più volte ribadito, in una sorta di interpretatio abrogans, che, ai fini dell’individuazione del predetto dies a quo, in realtà -checché ne dica il codice di rito- la data della comunicazione di cancelleria non rileva affatto.
Non è a quella, infatti, che bisogna guardare bensì alla data di sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice, fermo restando, tuttavia, che la comunicazione di cancelleria è ancora necessaria, così come è necessario che contenga in allegato il provvedimento ((Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 224/2014 del 3/3/2014.)).

Tale principio è stato già affermato, da Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ. (Presidente Adamo – Relatore Chiarini), sentenza. n. 13794 del 2 agosto 2012, con riferimento al termine lungo per l’appello, ed è stato recentemente ribadito, da Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 14337 del 25 giugno 2014, anche con riferimento al regolamento di competenza, stabilendo che “la prova della comunicazione del deposito dell’ordinanza impugnata, allorquando effettuata per via telematica ex art. 136 cod. proc. civ. si risolve, qualora il ricorrente non ne invochi un termine di comunicazione successivo, nella data di pubblicazione del medesimo provvedimento, sicchè, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, è sufficiente l’avvenuta produzione dell’ordinanza stessa recante la data di sua pubblicazione“.