Notifiche e comunicazioni a mezzo PEC: quid juris se la casella del destinatario è piena, scaduta o invalida?

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Nel caso di invio telematico a casella PEC del destinatario che sia piena, scaduta, invalida, o non funzionante per qualsiasi altra causa imputabile al destinatario, il suo provider di posta rilascia una ricevuta di consegna negativa, e la spedizione/comunicazione/notificazione telematica stessa non può dirsi completata/perfezionata, sicché viene meno l’effetto anticipato provvisorio della (prima) ricevuta PEC di accettazione e l’invio deve effettuarsi altrimenti (ad es., mediante notifica tradizionale cartacea).

Tale principio generale è espressamente derogato in due specifiche ipotesi:
1) le comunicazioni/notificazioni telematiche di Cancelleria (art. 16, co. 6, DL n. 179/2016), che in tal caso si ritengono perfezionate con il loro successivo deposito nella Cancelleria stessa, senza altro avviso al destinatario;
2) le comunicazioni/notificazioni telematiche al contribuente (art. 60, ult. co., DPR n. 600/1973), che in tal caso si ritengono perfezionate mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e successivo avviso al destinatario mediante raccomandata.

Con le dovute cautele per il destinatario, ed anche al fine di evitare disparità di trattamento per fattispecie analoghe (con conseguenti possibili rilievi costituzionali), sarebbe opportuno estendere le due suddette eccezioni anche alle altre comunicazioni/notifiche telematiche, ivi comprese quelle effettuate in proprio dall’avvocato, per le quali l’unico rimedio nel caso in cui si siano verificate decadenze per causa imputabile al destinatario PEC è quello di sperare in una rimessione in termini.

Juri Rudi