Come per le notifiche a mezzo posta cartacee (cfr., da ultimo, questo articolo), anche per quelle a mezzo PEC sono previste delle limitazioni con riferimento ai Gestori del servizio che possono effettuare materialmente le notifiche.
In altri termini, non è sufficiente che la notifica sia spedita e ricevuta da indirizzi PEC risultanti da un pubblico elenco, ma è altresì necessario che entrambi i rispettivi Gestori dei servizi (cioè sia quello del mittente che quello del destinatario) siano iscritti in un apposito elenco (art. 14 DPR n. 68/2005), tenuto dalla Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA, a sua volta ex CNIPA).
L’invito è quindi quello di verificare, anzitutto, se il gestore della propria PEC (iscritta al Reginde) sia in quell’elenco, perché non è così automatico che vi sia o che vi sia ancora. E tale verifica sarebbe opportuna anche relativamente alla PEC dei destinatari, non essendo sufficiente che la stessa sia stata reperita in uno dei pubblici elenchi PEC.
Infatti, in analogia con quanto previsto per le notifiche cartacee eseguite per il tramite di soggetto non autorizzato, anche per la notifica PEC eseguita tramite gestore non iscritto (o non più iscritto) nel predetto elenco dei Gestori la conseguenza è la inesistenza della notifica stessa, con impossibilità quindi di una eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc).
Il requisito dell’iscrizione nell’elenco dei Gestori PEC riguarda anche il PCT (art. 20, co. 1, DM n. 44/2011), dato che i relativi depositi telematici sono appunto effettuati tramite PEC, ditalché le parti avrebbero diritto di conoscere il gestore PEC di controparte al fine di verificare l’esistenza giuridica dei relativi depositi telematici, ma tale dato al momento non è pubblicato in chiaro nella scheda fascicolo (verifica che potrebbe spiegare i propri effetti anche in cause, magari in corso da anni e con più gradi di giudizio, ancora non definite con sentenze passate in giudicato).