PCT: il perfezionamento anticipato del deposito telematico non incide sul decorso dell’ulteriore eventuale termine decadenziale

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Ai sensi dell’art. 16 bis, co. 7, DL 179/2012, “Il deposito con modalita’ telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito e’ tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.”.
Come chiarito dal secondo periodo della norma, la ratio della disciplina è quella di porsi nella prospettiva del depositante, che si intende appunto tutelare collegando la tempestività del deposito all’attività del depositante stesso (seconda PEC), cioè a prescindere dall’effettiva accettazione della busta da parte del Cancelliere (quarta pec). In buona sostanza, si tratta di una fictio juris a tutela del depositante, tant’è vero che, affinché il deposito possa considerarsi effettivamente (e non solo legalmente) perfezionato non può ovviamente prescindersi dall’accettazione del Cancelliere: ove questa manchi (ad es., per rifiuto della busta), il deposito NON si perfeziona e viene quindi meno l’effetto anticipato provvisorio legato alla seconda pec dalla citata fictio juris. Ciò è esattamente quanto avviene in tutti i casi di procedimento complesso, in cui non si addossa all’avvocato l’eventuale ritardo imputabile a soggetti terzi cui il procedimento stesso sia pure affidato: si pensi, per tutte, alla notificazione, ove il termine di decadenza è giuridicamente rispettato (in via anticipata provvisoria) al momento della (mera) richiesta della notifica da parte dell’avvocato, cioè a prescindere dal momento e dall’eventuale ritardo nell’effettiva consegna dell’atto notificato al soggetto destinatario della stessa da parte dell’ufficiale giudiziario: anche qui, peraltro, non può certo prescindersi dall’effettiva conclusione (positiva) del procedimento, che costituisce una fattispecie a formazione progressiva nella quale l’effetto anticipato è comunque provvisorio cioè subordinato all’effettivo buon fine della notifica (sul concetto di deposito telematico quale fattispecie a formazione progressiva, cfr. Rudi, Le ricevute di deposito tramite PCT).
L’individuazione della ratio sottesa all’art. 16 bis cit. (tutela del depositante) e la qualificazione giuridica del deposito telematico come fattispecie a formazione progressiva (la quale, al di là della citata fictio juris anticipatoria, può dirsi definitivamente avvenuto solo se e quando l’atto depositato entri effettivamente nel fascicolo telematico quindi con la quarta pec), consentono allora di trarre le dovute e logiche conseguenze giuridiche. Tra queste, anzitutto quella che, ove il deposito stesso attivi un autonomo termine decadenziale (si pensi, al deposito dell’istanza di vendita quale dies a quo per il successivo deposito della documentazione ipocatastale), tale termine inizia a decorrere solo dall’effettiva perfezionamento della fattispecie di deposito, quindi dall’accettazione della busta da parte del cancelliere, ovvero dalla quarta pec. E ciò, sempre a tutela del soggetto depositante (che, altrimenti, potrebbe essere costretto a compiere un’attività processuale prima ancora di conoscere l’esito dell’attività processuale presupposta) e quindi conformemente alla ratio di sua tutela che ispira l’intera disciplina. La medesima disciplina, peraltro, si ritrova nelle altre predette ipotesi di fattispecie a formazione progressiva: nel caso delle notifiche, ad esempio, il termine di efficacia del precetto è rispettato con la (mera) richiesta di pignoramento, ma il termine di efficacia di questo ai fini della successiva istanza di vendita è subordinato all’effettiva (e positiva) esecuzione da parte del’ufficiale giudiziario, il cui termine di decadenza non si fa certo decorrere dal momento in cui il pignoramento viene richiesto, sebbene tale attività abbia appunto un’efficacia anticipata (provvisoria) proprio ai fini del rispetto dei termini.
Tale principio ha trovato espressa applicazione anche con riferimento all’iscrizione a ruolo successiva alla notifica dell’atto: a tal proposito, la Cassazione ha infatti precisato che l’anticipazione del perfezionamento della notificazione al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, integrando una tutela per il notificante diligente, in relazione alla esigenza di garantire il suo diritto di difesa ed anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, non ha ragione di operare e non opera con riguardo ai casi in cui il momento di perfezionamento della notifica assume rilevanza (non già ai fini dell’osservanza di un termine pendente nei confronti del notificante, bensì) per stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo (Cass., SS.UU., n. 458/2005).
Quanto detto invece, ma è superfluo sottolinearlo, non trova ovviamente applicazione nel caso di termini consecutivi i cui singoli decorsi successivi non siano in alcun modo subordinati né condizionati dai depositi precedenti (che potrebbero perfino mancare), come ad esempio nel caso delle memorie ex art. 183 cpc.